Il TAR Milano esamina la disciplina dei termini per la proposizione dell’opposizione di terzo e perviene a queste conclusioni: 

<<9.5.2.1. In primo luogo, si deduce la regola generale secondo la quale le impugnazioni si propongono entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza. Regola valevole anche per l’opposizione di terzo ex art. 108, co. 1, c.p.a. non trovando per questa applicazione il successivo art. 92, co. 2, riferito alla sola opposizione di terzo ex art. 108, co. 2, c.p.a. Né sembra poter assumere rilievo la proposizione di apertura del comma 1 che fa salvo solo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge. Formula che evidentemente intende riferirsi a regole espresse contenenti termini diversi come nel caso, ad esempio, del rito abbreviato o del rito elettorale e non anche a singoli mezzi di impugnazione per i quali il legislatore non detti alcuna regola sul termine. Diversamente opinando, la portata generale della regola risulterebbe svuotata di contenuto dovendosi ammetterne l’operatività solo in caso di (inutile) replica della previsione per il singolo mezzo di impugnazione.
9.5.2.2. In difetto di notificazione della sentenza non potrà trovare applicazione la regola del comma 3 trattandosi di parte non costituita in giudizio e, come tale, non necessariamente in condizioni di conoscere la sentenza resa inter alios. Lo conferma la regola di cui all’art. 92, co. 4, che, nel prevedere la non operatività del termine per la parte che non abbia avuto conoscenza del giudizio per nullità del ricorso o della sua notificazione, vale a fortiori per il soggetto rimasto estraneo al giudizio per la mancata estensione del contraddittorio alla parte che potrebbe risultare lesa dalla pronuncia>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1894 del 6 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.