Il TAR Milano osserva che la monetizzazione sostitutiva della cessione delle aree a standard riguarda il reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle dotazioni territoriali, destinate ai servizi pubblici e di uso pubblico, all’interno della specifica zona d’intervento; a differenza del contributo di costruzione, il quale opera sul piano del rapporto paritetico tra l’Amministrazione e il contribuente ed è dovuto per i costi generali del Comune, la monetizzazione degli standard urbanistici attiene alla disciplina del territorio e riguarda i costi specifici del singolo intervento, per cui è dovuta dal privato non in virtù del mero rilascio del titolo edilizio ma in considerazione del maggior carico urbanistico della zona che il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile ha concretamente comportato; la monetizzazione delle aree a standard può dunque ritenersi legittima solo ove il mutamento di destinazione si sia realizzato e comporti un aggravio effettivo del carico urbanistico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1803 del 22 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.