Il TAR Brescia, dopo aver premesso che gli articoli 167, comma 5, e 181, comma 1 quater, del d.lgs. n. 42 del 2004 prevedono che l’istanza accertamento postumo della compatibilità paesaggistica debba essere presentata dall’interessato all’autorità preposta alla gestione del vincolo, che deve acquisire poi il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza e, successivamente, deve pronunciarsi sulla domanda proposta dall’autore dell’abuso, osserva che il parere della Soprintendenza ha carattere obbligatorio e natura sostanzialmente decisoria, sicché il provvedimento che si pronunci sull’istanza omettendo di coinvolgere l’organo competente alla sua espressione è assunto in violazione di legge e deve essere annullato.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 723 del 4 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.