Il TAR Milano, premesso che non sussiste una definizione di “lotto libero” valida ad ogni effetto giuridico, osserva che con riferimento alla disciplina dell’art. 14, comma 1 bis, della L.R. n. 12/2005:
<<La norma non contiene alcuna qualificazione del concetto di “lotto libero”. Tuttavia, l’art. 10 della medesima legge regionale, alla lettera e-bis del comma 1, dispone che il Piano delle Regole “individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del consumo di suolo, redatta in base ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b bis), numero 5), la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante del PGT che prevede consumo di suolo o anche un nuovo documento di piano. L'approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo”.
Dall’analisi sistematica dell’art. 10 e dell’art. 14 discende quindi che con la nozione di “lotto libero” il legislatore regionale non ha inteso fare riferimento a uno stato di fatto (coincidente con un’area nuda nel momento contingente), bensì a una situazione giuridica, corrispondente alla valutazione effettuata dal pianificatore comunale circa la condizione di quell’area, al fine di determinarne la possibilità di consumo di suolo.
In linea con quanto già ritenuto da questo T.A.R. sul tema (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 17 ottobre 2017, n. 1987), deve quindi ribadirsi che “la qualificazione di ‘lotto libero’ presuppone l'identificazione del lotto urbanistico (per una definizione della nozione urbanistica di lotto, cfr. Cass. civ., VI, 12 febbraio 2014, n. 3197), in relazione al quale, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma di piano, possa essere riscontrata la qualità dell'essere libero da costruzioni; tale operazione è demandata, in linea di principio, agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, o comunque subordinata alle regole da questi fissate (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 14 marzo 2017, n. 644)” (confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 marzo 2020, n. 2077)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1875 del 2 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.