Il TAR Milano ritiene illegittimo il provvedimento con il quale il dirigente comunale, dopo aver sottoscritto la determinazione di indizione di una gara per il servizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori nonché il relativo bando, disciplinare e capitolato speciale, ha nominato la Commissione giudicatrice e si è autonominato Presidente della stessa, in quanto contravviene palesemente al principio di separazione tra la fase della predisposizione della lex specialis e quella della concreta attuazione della stessa, quale presidio di garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1919 del 11 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.