Il TAR Milano precisa che il contributo di costruzione, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione rientra tra le prestazioni patrimoniali imposte, di cui all’articolo 23 della Costituzione, quale corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, e consiste in una somma di denaro dovuta dal privato, a titolo di controprestazione non sinallagmatica, per l’insieme dei benefici economici ritraibili dal permesso di costruire, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla imminente trasformazione edilizia della zona interessata e indipendentemente dalla concreta utilità conseguita dal rilascio del titolo edificatorio; il contributo di costruzione è dovuto a fronte del mero rilascio del titolo edificatorio, in ragione della compartecipazione alla spesa pubblica, di natura indivisibile, per la realizzazione del surplus delle opere di urbanizzazione che il nuovo intervento edificatorio comporta, a prescindere dall’entità della spesa necessaria per eseguirle; l’Amministrazione comunale è pertanto tenuta ad eseguire le opere di urbanizzazione e a dotare il comparto edificatorio degli standard urbanistici necessari, senza attendere il pagamento del contributo di costruzione da parte del privato, il quale è parimenti tenuto al pagamento dello stesso, senza poter pretendere la previa realizzazione delle opere di urbanizzazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1803 del 22 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.