Il TAR Brescia osserva che:
<<le pertinenze debbono presentare, per essere qualificate come tali, alcune caratteristiche oggettive fondamentali, quali la mancanza di autonomia rispetto alla costruzione considerata, il carattere necessariamente oggettivo della specifica destinazione, il rapporto di durevole subordinazione con la preesistente costruzione, la relazione di strumentalità e complementarietà funzionale, le dimensioni necessariamente contenute della pertinenza. Preliminarmente, peraltro, è “necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto…” (T.A.R. Puglia Bari Sez. III Sent., 19/06/2008, n. 1524)>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 757 del 19 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.