Il TAR Brescia, in materia di interruzione del processo, ha precisato che, quando la parte ricorrente viene meno per morte o per altra causa, la facoltà di presentare una nuova istanza di fissazione di udienza ex art. 80 comma 2 cpa spetta ai successori a titolo universale. Se l’amministrazione convenuta intende svolgere il ruolo di parte più diligente ai sensi dell’art. 80, comma 3, cpa, può effettuare direttamente la riassunzione nei confronti dei successori della parte ricorrente, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo. Se viceversa l’amministrazione convenuta non ha interesse a riassumere il processo, ma vuole ottenere una dichiarazione di estinzione del giudizio per rendere definitivi i provvedimenti impugnati, non può contare sul fatto che la parte ricorrente fosse rappresentata in giudizio, ma deve mettere i successori della parte ricorrente nella condizione di costituirsi a loro volta e di presentare istanza di fissazione di udienza. A tale scopo, è necessaria la notifica di un apposito invito a proseguire il processo interrotto, con fissazione di un termine tassativo. In caso di inerzia dei successori della parte ricorrente, l’amministrazione resistente potrà chiedere la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 305 cpc.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 817 del 3 novembre 2023