Il TAR Milano, con riferimento ai principi, di origine civilistica, di correttezza e buona fede nei rapporti tra cittadino e PA, osserva che:
«In sintesi, il rapporto giuridico amministrativo deve essere riguardato in modo unitario, e cioè esso non si risolve nel provvedimento e nel conseguente rispetto delle regole di validità dell’atto, ma va sempre valutato nella prospettiva delle regole di comportamento secondo buona fede, la cui violazione importa responsabilità.
Sul piano del diritto positivo, la surriferita impostazione ha trovato un riscontro nella novellazione dell’art. 1, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, disposta dall’art. 12, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, che espressamente ha disposto che: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.”.
Secondo autorevole dottrina, la citata norma ha codificato la buona fede pubblicistica, quale precipitato logico giuridico del principio di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, Costituzione.
Si osserva ancora come il principio di leale collaborazione e di buona fede sono declinati dalla norma in esame in forma biunivoca, e cioè essi trovano applicazione con riferimento ad entrambe le parti, pubblica e privata, che compongono il rapporto giuridico amministrativo; si realizza, dunque, per effetto della disposizione in esame, l’implementazione di un “nuovo” modello relazionale tra soggetti pubblici e privati, che investe tutti gli aspetti del rapporto che tra detti soggetti si instaurano.
Anche il privato è tenuto a comportarsi lealmente e secondo buona fede nel momento in cui entra in contatto con la pubblica amministrazione, e per esso vale, in detta ottica, anche il principio di autoresponsabilità.
9.4 Nella descritta prospettiva è oramai ius receptum l’affermazione che riconosce una responsabilità dell’amministrazione per lesione del legittimo affidamento riposto dal privato nella correttezza dell’agere pubblico, attraverso la valorizzazione della predetta dicotomia tra regole di validità e regole di responsabilità.
9.5 Il legittimo affidamento si traduce in una particolare accezione di buona fede soggettiva, e cioè come la situazione di incolpevole ignoranza in cui versi un soggetto di fronte ad un comportamento affidante di altro soggetto (contrario ai canoni comportamentali riconducibili invece ad un concetto di buona fede oggettiva), che abbia generato una aspettativa giuridicamente rilevante andata delusa.
9.6 Come è noto, da ultimo l’Adunanza plenaria, con un gruppo di pronunce (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze del 29 novembre 2021, nn. 19, 20 e 21), ha posto le coordinate ermeneutiche relative alla responsabilità dell’amministrazione per lesione del legittimo affidamento riposto dal privato.
In particolare, l’Adunanza plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: “la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento».” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 19/2021 citata).».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2847 del 29 novembre 2023