Il TAR Brescia, in relazione ad una istanza di accesso agli atti diretta all’ostensione di tutta la documentazione afferente ad un procedimento amministrativo avviato nei confronti dell’istante sulla base di un esposto proveniente da terzi (esposto che ha dato impulso ad attività d’ispezione e controllo), ha ricordato il principio secondo cui il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere — inclusi, di regola, gli esposti, le diffide e le denunce che abbiano determinato l'attivazione di un potere di controllo, ispettivo o di vigilanza dell'autorità — suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all'accertamento di fatti. L'esposto, inoltre, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'Amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva o di ulteriori interventi dell'Amministrazione, pertanto, diviene un elemento del procedimento amministrativo, come tale nella disponibilità dell'Amministrazione (cfr. Tar Napoli Sez. VI 01/06/2022 n. 3722).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 838 del 14 novembre 2023