Precisa il TAR Milano che l’interesse ad agire che sorregge il gravame si caratterizza per la contestuale ricorrenza dei requisiti della lesione diretta e attuale derivante dal provvedimento impugnato (artt. 100 c.p.c. e 39 c.p.a). La lesione è diretta se la lesione alla posizione giuridica soggettiva del ricorrente deriva direttamente dal provvedimento impugnato e non già da un atto diverso dotato di autonomia lesiva e non legato a quello impugnato da un nesso di presupposizione necessaria (poiché altrimenti l’annullamento del primo comporterebbe la caducazione automatica del secondo). Non è detto che la lesione diretta alla posizione giuridica soggettiva sia anche contestualmente attuale. La categoria dell’attualità della lesione è ben diversa da quella della lesione diretta, le due espressioni (diretta e attuale) non sono un’endiadi. Spesso i due eventi si realizzano contestualmente con l’adozione dell’atto o del provvedimento amministrativo, sovente però ciò non accade poiché nel momento in cui si verifica la lesione diretta la stessa non è ancora attuale. La lesione è attuale se la lesione inferta dall’atto è in essere nel momento in cui si propone ricorso ossia laddove gli effetti che reca l’atto impugnato incidono, pregiudicandola, sulla posizione giuridica soggettiva del ricorrente, di modo che la lesione subita possa essere eliminata soltanto tramite l’intermediazione del provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice. A volte la lesione non è attuale e ciò avviene ad esempio in presenza di un provvedimento condizionato ossia di un provvedimento la cui portata lesiva è in potenza in quanto il contenuto dell’atto non è ancora concretamente definito dipendendo da una circostanza sopravvenuta (sospensiva o risolutiva) futura e incerta. In questo caso, la lesione inferta dall’atto diventa attuale unicamente al verificarsi della circostanza assunta dall’amministrazione come condizione nel provvedimento che, una volta verificatosi, consente a quest’ultimo di esplicare hic et nunc la propria carica lesiva rimasta prima di allora in potenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2337 del 16 ottobre 2023