L'obbligo giuridico di provvedere è rinvenibile anche al di là di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento, ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'amministrazione, cosicché non assume nemmeno più valenza giustificativa dell'inerzia serbata dalla PA il fatto che l'istanza non soddisfi i requisiti minimi di contenuto e di forma un tempo necessari per poterla ritenere ricevibile e ammissibile e, pertanto, per far scattare l'obbligo di pronuncia nel merito da parte della PA (fattispecie relativa all’inerzia serbata dal Comune intimato a seguito dell’istanza proposta dai ricorrenti per permesso di costruire in sanatoria a seguito del decreto c.d. “Salva Casa”.).
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1501 del 30 aprile 2025