In materia di fiscalizzazione dell'abuso, non può essere applicato retroattivamente il sopravvenuto e più gravoso regime sanzionatorio previsto dal D.L. 69/2024, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024 n. 105, che, nel modificare l'art. 34 DPR 380/2001, ha innalzato la sanzione ivi prevista dal "doppio" al "triplo" del costo di produzione o del valore venale del bene. Il TAR Brescia - pur ricordando il principio per cui il regime sanzionatorio deve essere quello al momento dell’applicazione della sanzione - ha ritenuto irragionevole e lesiva del principio di affidamento l’applicazione “retroattiva” del nuovo regime, soprattutto considerando il lungo tempo trascorso (quasi due anni) tra l’istanza e la sanzione; ritardo imputabile esclusivamente all’amministrazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 450 del 20 maggio 2025