Il TAR Milano, dopo aver premesso che la valutazione sulla necessità, o meno, del permesso di costruire, va compiuta in base ai parametri della natura e delle dimensioni delle opere, e della loro destinazione e funzione (sicché quando, ad esempio, vengono eseguite opere in muratura non facilmente rimuovibili, l’intervento, essendo idoneo a incidere in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio, esige il previo rilascio del permesso di costruire), ritiene che la realizzazione senza titolo urbanistico e viabilistico di dissuasori della sosta in cemento su area di proprietà privata, ma esterna al muro di recinzione e, di conseguenza, collocata in area destinata all’uso pubblico o ad essa adiacente, costituisce una trasformazione stabile del territorio che per la sua rilevanza edilizia e per i rischi che comporta per la circolazione in strada (nella fattispecie molto stretta), dev’essere sanzionata con la demolizione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 331 del 18 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.