Il TAR Milano chiarisce che la disciplina di cui all'art. 67 c.p.a., dettata in tema di consulenza tecnica e connotata da un articolato contraddittorio tra consulente d'ufficio e consulenti di parte, non si applica all'istituto della verificazione, disciplinato invece dal precedente art. 66 c.p.a., consistendo quest’ultima in un mero accertamento a funzione descrittiva e illustrativa, per completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, laddove la consulenza tecnica d'ufficio si estrinseca invece in una vera e propria valutazione non meramente ricognitiva di questioni di fatto, la cui risoluzione presuppone specifiche cognizioni di ordine tecnico, da utilizzare ai fini della decisione; nella verificazione, il contraddittorio con i consulenti tecnici ha pertanto mero carattere eventuale, potendo le parti, in vista dell'udienza di merito, presentare osservazioni avverso le operazioni e le valutazioni effettuate dal verificatore.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 474 del 7 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.