Il TAR Milano chiarisce che la nomina degli Assessori, prevista dal comma secondo dell'art. 46 del TUEL, si basa su un vincolo di fiducia tra il Sindaco e la Giunta, non richiedendosi alcuna motivazione in ordine alle ragioni della scelta compiuta, ma soltanto la comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione; conseguentemente, analoga natura va riconosciuta al contrarius actus della revoca, ex art. 46 c. 4 cit., che si fonda proprio sul venir meno dell'intuitu personae, come atto simmetricamente negativo alla nomina; in conclusione, poiché la nomina e la revoca degli assessori comunali dipendono esclusivamente dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco, detti provvedimenti possono sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa, tra cui l'affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra invece specificare i singoli comportamenti addebitati all'interessato.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 453 del 4 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.