Il Consiglio di Stato chiarisce che a gara conclusa la rinuncia dell’aggiudicataria non può determinare la riapertura del procedimento di evidenza pubblica al fine di rinnovare i giudizi volti ad attribuire i punteggi: dopo l’aggiudicazione definitiva, il principio operante in caso di rinuncia non può che essere quello dello scorrimento della graduatoria che è l’unico compatibile con la circostanza che la procedura è appunto ormai conclusa e la graduatoria definitivamente cristallizzata.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1414 del 28 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.