Il TAR Brescia precisa che l’istituto del partenariato è tipizzato dal legislatore e ricomprende al suo interno una serie di figure elencate all’art. 180, comma 8, del Codice, tra le quali la concessione di costruzione e gestione (art. 3 lett. uu), la concessione di servizi (art. 3 lett. vv), la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità; dunque la concessione è un’ipotesi di estrinsecazione del partenariato pubblico privato ma non si riduce ad essa; in buona sostanza, il PPP rappresenta una sorta di paradigma esteso, in grado di accogliere al proprio interno una o alcune delle fattispecie elencate a titolo esemplificativo all’art. 180, comma 8, mentre la “non coincidenza” con la concessione è avvalorata dalla previsione del partenariato pubblico privato (unitamente al contraente generale e ad altre modalità) nella parte IV (art. 180 e ss.) con una propria regolamentazione, mentre i contratti di concessione di lavori pubblici e di servizi sono disciplinati alla parte III del Codice (art. 164 e ss.).

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 212 del 4 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.