Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riguardo agli effetti sul contratto di compravendita della difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo edilizio, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
«La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile»;
«In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato».

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 8230 del 22 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.