Il TAR Brescia ribadisce che non è configurabile alcun obbligo giuridico di provvedere espressamente sulla richiesta di annullamento/revoca di un permesso di costruire rilasciato a terzi, la quale ha natura meramente sollecitatoria; tale obbligo, infatti, contrasterebbe con le ragioni di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale che sono alla base dell’agire autoritativo della P.A., nonché con il principio dell’inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, che non possono essere elusi mediante l’impugnazione del silenzio formatosi su un’istanza diretta a sollecitare l’adozione di provvedimenti di annullamento o di modifica di precedenti determinazioni non impugnate nei termini e nelle forme di rito; solo nella specifica ipotesi di presentazione di DIA o di SCIA reputate illegittime, i soggetti che si considerano lesi dall’attività edilizia possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’ente locale e, in caso di inerzia di quest’ultimo, esperire l’azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a., ma solo in quanto DIA e SCIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili e l’unica azione oggi concessa agli interessati è quella avverso il silenzio della P.A. ai sensi dell’art. 19, comma 6 ter della legge n. 241/1990.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 236 del 18 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.