Il TAR Brescia, a fronte di una istanza di prelievo protocollata e inserita nella procedura informatica come “istanza di prelievo ex art. 71-bis Cpa”, rileva preliminarmente che il Collegio è chiamato a valutare la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e dà atto che, ai sensi dell’art. 71 comma 2 Cpa, la parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo, mentre il successivo art. 71-bis prevede che, a seguito di tale sollecitazione, “... il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”; precisa, quindi, il TAR che le richiamate norme non introducono un automatismo, statuendo diversamente che, a seguito della presentazione dell'istanza di prelievo “urgente” di cui all'art. 71 comma 2 Cpa, il Collegio ha la “facoltà” di decidere il giudizio in Camera di Consiglio con sentenza in forma semplificata.
Ciò premesso, il Collegio, non ravvisando i presupposti per la definizione immediata del ricorso, dichiara l’insussistenza dei presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata e rinvia al Presidente per la fissazione della data di trattazione del merito della lite.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 201 del 1 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.