Il TAR Brescia ribadisce che in caso di oscurità ed equivocità nelle disposizioni di una procedura concorsuale, un corretto rapporto tra amministrazione e privato – che sia rispettoso dei principi generali di buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e del canone specifico enunciato all’art. 1337 del c.c. (dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative) – impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati; il TAR aggiunge che costituisce jus receptum della materia dei contratti pubblici la regola secondo cui l'interpretazione delle clausole della lex specialis che presentino margini di opinabilità deve essere effettuata in maniera tale da consentire la massima partecipazione agli operatori economici: pertanto, in presenza di più soluzioni interpretative possibili, occorre aderire alla ricostruzione ermeneutica e pratico applicativa che realizza una più ampia concorrenza.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 242 del 18 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.