Con riferimento alla previsione di cui all’art. 23, comma 6, del D.P.R. 380 del 2001 - ai sensi del quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine di cui al primo comma dello stesso articolo sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare l'intervento previsto dalla scia - il TAR Milano non ritiene perseguibile né l’orientamento secondo cui l’ordine deve essere non soltanto adottato ma anche notificato all’interessato entro il termine di legge, né la diversa tesi che ritiene semplicemente sufficiente l’adozione; il TAR Milano ritiene, viceversa, condivisibile la tesi che impone entro il termine decadenziale di cui al cit. art. 23, comma 6, la necessità di adottare l’atto nonché di consegnarlo alla notificazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 566 del 14 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.