In tema di equa riparazione ex lege n.
89 del 2001, la Corte costituzionale chiarisce che è vero che la mancata
presentazione dell’istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di
una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla
decisione del ricorso e quindi può assumere rilievo ai fini della
quantificazione dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma la presentazione
dell'istanza di prelievo non può viceversa condizionare la stessa proponibilità
della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del
giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, garantita
dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, la cui violazione comporta, appunto, per
interposizione, quella dell’art. 117, primo comma, Cost.
La Corte dichiara, quindi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
La sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.