Il TAR Milano chiarisce che le norme sul c.d. rito super accelerato di cui al comma 2 bis dell’art. 120  c.p.a. sono di stretta interpretazione, per cui non possono applicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge; il comma 2 bis impone l’immediata impugnazione dell’ammissione di un concorrente qualora ne siano contestati i requisiti di partecipazione soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, ma non nel caso di denuncia dell’inidoneità e della incompletezza dell’offerta tecnica.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 464 del 6 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.