Il TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, dopo aver accertato che nella fattispecie non era stato autorizzato né svolto l'esercizio provvisorio dell’impresa da parte del curatore fallimentare, precisa che in merito agli obblighi dei curatori fallimentari la giurisprudenza ha chiarito che, fatta salva l'eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull'abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.

Il testo della sentenza n. 1 del 5 gennaio 2016 della Sezione Terza del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.