Il TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, che dispone la nullità dell'atto posto in essere in violazione o elusione del giudicato, trovi applicazione anche con riferimento ai provvedimenti emanati in violazione od elusione delle statuizioni contenute in un'ordinanza cautelare non più soggetta a gravame, sia per ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, che sulla base di una ravvisata equivalenza tra giudicato di merito e giudicato cautelare, oltre che in ossequio al principio deducibile dal comma 4 dell'art. 114 c.p.a., che, alla lettera c), prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti.

Il testo della sentenza n. 48 del 12 gennaio 2016 della Sezione Prima del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.