Modificando il precedente orientamento, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ritiene la modalità di notificazione del ricorso via posta elettronica certificata non utilizzabile nel processo amministrativo in assenza di una specifica autorizzazione presidenziale; né a sanare l’invalidità di tale notifica può valere la successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa e non è neppure ravvisabile nella fattispecie un’ipotesi di errore scusabile.

Il testo della sentenza n. 189 del 20 gennaio 2016 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.