Si segnala che il comma 777 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 298 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha apportato delle modifiche alla disciplina contenuta nella legge 24 marzo 2001 n. 89, in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che interessano anche il processo amministrativo.
Tra le modifiche si segnalano le seguenti:
  • nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo, il cui mancato esperimento rende inammissibile la domanda di equa riparazione, la presentazione dell'istanza di prelievo almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001;
  • si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo; perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo; mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo; introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
  • il comma 2 dell'art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (ai sensi del quale la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione) si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001.