Con sentenza 18 dicembre 2015, n. 2652, il T.A.R. Campania - Salerno evidenzia che la lettera dell'art. 3 bis, comma 1, della L. n. 53 del 21 gennaio 1994 (a norma del quale "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi") induce a ritenere che la notifica ad un indirizzo sbagliato comporti la nullità della notificazione, senza che si possa fare applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a. ("nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla").

La sentenza 18 dicembre 2015, n. 2652, T.A.R. Campania - Salerno, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.