Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la decisione n. 5460 del 18 novembre 2013, nell’esaminare la legittimità di un programma integrato di intervento, ha affermato che la destinazione a museo della moda e scuola della moda rientra tra le “attrezzature culturali”, che l’art. 16, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001 comprende tra le opere di urbanizzazione secondaria, e ciò a maggior ragione in una città come Milano, che presenta una particolare vocazione nel settore.
Nella stessa decisione si è aggiunto che la destinazione a manifestazioni espositive, sfilate ed eventi collettivi legati propriamente alla moda può rientrare tra le funzioni di interesse generale, posta la vocazione produttiva della città di Milano, che associa non solo la sua immagine, ma parte importante del suo tessuto economico al settore della moda, nell’ambito della quale le manifestazioni rappresentano sia un richiamo commerciale, sia un evento culturale.
La decisione è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.