La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione della Sezione Ottava del 7 novembre 2013 (causa C‑442/12), ha statuito che: “L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore di tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato potranno essere coperti unicamente se l’assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno”.

Il testo della decisione è consultabile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al seguente indirizzo.