La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione autonoma Valle d’Aosta, la quale dispone, con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, un divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull’intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione).
La Corte, dopo aver precisato che la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata alla competenza esclusiva dello Stato, osserva che la norma regionale impugnata preclude allo Stato, con procedure difformi da quelle disposte dalla normativa statale, di individuare impianti di preminente interesse nazionale con la tecnica del trattamento a caldo dei rifiuti nell’intera Regione autonoma Valle d’Aosta, impedendo la realizzazione delle finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, indicate dalla normativa statale.
Ribadisce, infine, la Corte che la comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto “not in my back-yard”), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale.
La sentenza n. 285 del 2 dicembre 2013 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo.