Nell'ambito di un giudizio di ottemperanza del giudicato di annullamento di un permesso di costruire (che aveva assentito una sopraelevazione di un edificio antistante la proprietà del ricorrente) il Consiglio di Stato ha accordato al vicino, che ha ottenuto la sentenza di annullamento e che si è lamentato dei danni subiti dall'impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica del giudicato (l’abbattimento delle opere assentite con il permesso di costruire annullato), una somma a titolo di risarcimento del danno per lesione del panorama, a ristoro del deprezzamento del valore del proprio immobile a seguito della diminuzione del panorama goduto dallo stesso.
Il Consiglio di Stato ha affermato che poiché il panorama costituisce un valore aggiunto a un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde a un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell’immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito.


Il testo delle sentenze della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 1365 del 6 aprile 2016 (che ha quantificato il danno) e della precedente n. 362 del 27 gennaio 2015 (che ha accertato il diritto al risarcimento del danno) sono consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.