Il TAR Piemonte precisa che:
  • l'azione esperita da una società a capitale interamente pubblico, detenuto da vari comuni, volta a dimostrare l’insussistenza dei presupposti per esercitare il recesso da parte di un comune socio dalla società stessa deve ritenersi diretta a tutelare il diritto soggettivo perfetto all'esecuzione della partecipazione comunale ed alle controprestazioni conseguenti;
  • il reale oggetto del giudizio, dunque, non è l'esercizio del servizio, né la questione attinente alla complessiva azione di gestione dei servizi erogati dalla società pubblica, ma un atto con cui il comune ha fatto valere una posizione contrattuale paritetica;
  • non venendo in questione l’esercizio di un potere amministrativo propriamente detto, ma soltanto l’accertamento vincolato del ricorrere dei presupposti di legge per la cessazione della partecipazione azionaria, deve ritenersi che la controversia esuli – ex art. 7, comma 1, c.p.a. – dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare appieno in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, cui del resto spetta la cognizione sulle domande concernenti il diritto di recesso del socio.

Il testo della sentenza n. 474 del 15 aprile 2016 della Sezione Prima del TAR Piemonte è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.