Il TAR Sardegna precisa che nel sistema descritto dal d.lgs. n. 387/2003 (e dall’art. 12 in specie), interpretato alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, non è ravvisabile una funzione autonoma del Comune in materia di localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili (in specie degli impianti eolici); il tema è, infatti, attratto (anche nelle regioni titolari di potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica e paesaggio) nell’ambito della competenza regionale finalizzata alla individuazione dei siti non idonei alla localizzazione dei predetti impianti, escludendo conseguentemente la possibilità per il Comune di utilizzare lo strumento urbanistico generale per condizionare tali profili; soluzione che trova una ulteriore conferma anche in quanto previsto dall’art. 12, comma 3, cit., nella parte in cui dispone che l’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione «costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»; il che non può avere altro significato se non quello di rendere irrilevanti eventuali norme urbanistiche o norme tecniche di attuazione contrastanti con le scelte di localizzazione effettuate in sede di rilascio dell’autorizzazione unica e, conseguentemente, esclude una competenza del Comune in punto di localizzazione di detti impianti.

La sentenza del TAR Sardegna, Sezione Seconda, n. 271 del 21 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link