Il Consiglio di Stato, a fronte di una eccezione dell’appellato con la quale si è dedotta:
a) la nullità del ricorso notificato perché redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale e munito della sola sottoscrizione autografa senza neppure un’attestazione di conformità a un originale digitale;
b) per la stessa ragione la nullità del deposito del ricorso;
ha affermato che il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale, benché non conforme alle prescrizioni di legge, non può considerarsi del tutto inesistente, nullo o abnorme; l’atto deve invece ritenersi irregolare e il Collegio - ai sensi del comma 2 dell’art. 44 c.p.a. - deve fissare al ricorrente un termine perentorio per la sua regolarizzazione nelle forme di legge, la cui inosservanza determina l’irricevibilità del ricorso.

La sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 1541 del 4 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.