Secondo il TAR Toscana, pur nella vigenza dell’art. 29, d.lgs. n. 50/2016, che obbliga la stazione appaltante a pubblicare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", i provvedimenti di ammissione, ai fini della tempestività del gravame avverso un provvedimento di ammissione di un concorrente è applicabile il consolidato principio per cui nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dell'atto prima della sua comunicazione formale, il termine di impugnazione decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato; conseguentemente, ai fini della tempestività del ricorso avverso l’ammissione di altro concorrente non rileva che la stazione appaltante non abbia provveduto alla pubblicazione prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 se il ricorrente ha avuto comunque contezza del provvedimento. 

La sentenza del TAR Toscana, Sezione Prima, n. 582 del 18 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link 

Il TAR Bari ritiene che nel caso in cui l’atto di aggiudicazione di una gara, contenente anche la graduatoria dei partecipanti, sia stato pubblicato sull’albo pretorio dell’ente locale, profilo committente della stazione appaltante, ma non nella sezione “amministrazione trasparente”, come richiesto dall’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, che richiama il d.lgs. n. 33/2013, il termine dei trenta giorni previsto per l’impugnativa dell’unico provvedimento che ha reso noto l’elenco delle ditte ammesse e di quella risultata aggiudicataria decorra soltanto dalla data di invio della p.e.c. contenente le informazioni in ordine alle determinazioni assunte riguardo all’aggiudicazione e alle ammissioni.

La sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione Terza, n. 340 del 5 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link