Il TAR Milano annulla per incompetenza una diffida alla
prosecuzione dell’attività di messa in sicurezza di emergenza emessa dal Comune
in luogo della Provincia e disapplica l’art. 2 del regolamento regionale 15
giugno 2012 n. 2, recante l’attuazione dell’art. 21 della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26, relativamente alle procedure di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati, nella parte in cui affida al Comune la
competenza ad adottare le ordinanze in tale materia per contrasto con l’art. 244,
comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ai
sensi del quale «La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1,
dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile
dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata
il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del
presente titolo».
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 777
del 3 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa
al seguente link.