Il presidente del TAR Lazio, Sezione Seconda bis, ha rigettato l’istanza con cui parte ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione al deposito cartaceo, in luogo di quello telematico, di una planimetria, in scala 1:200, allegata ad una autorizzazione paesaggistica.
Il Giudice rileva al riguardo che:

  • l'art. 136, comma 2, del codice del processo amministrativo prevede che in casi eccezionali riconducibili anche alla ricorrenza di particolari esigenze di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia, il magistrato possa dispensare, previo provvedimento motivato, dall'obbligo della sottoscrizione e del deposito con modalità telematiche;
  • dal tenore letterale della norma, si evince che tale facoltà può essere esercitata solo in presenza di situazioni eccezionali oggettivamente riscontrabili di cui il giudice deve dar conto nell'adozione del provvedimento di dispensa;
  • la norma citata deve essere coordinata con l'art. 9, comma 6, del DPCM 16/2/2016, n. 40, il quale prevede il ricorso al sistema upload disciplinato dall'art. 8 dell'allegato A) dello stesso DPCM - nelle ipotesi in cui per ragioni tecniche o per le particolari dimensioni del documento non sia possibile operare con le modalità telematiche ordinarie;
  • la scansione delle planimetrie urbanistiche non è di per sé preclusa in ragione della natura del documento, potendo la stessa essere demandata ad operatori specializzati che, con apposite apparecchiature tecniche, sono in grado di dematerializzare documenti cartacei anche di notevoli dimensioni, così salvaguardando l’integrale presenza dei documenti nel fascicolo telematico, necessaria anche ai fini della tutela del contraddittorio tra le parti; ferma restando la possibilità di affiancare al deposito telematico anche quello cartaceo al fine di agevolare la lettura dei documenti tecnici.

Il decreto del presidente del TAR Lazio, Seconda Sezione bis, n. 1465 del 30 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.