Il TAR Milano precisa che l’efficacia prescrittiva e prevalente delle disposizioni del  PTCP in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici non è circoscritta alle sole previsioni che siano eventualmente dettate a tutela dei beni già assoggettati a specifici vincoli paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ma copre la totalità delle prescrizioni che lo stesso PTCP introduce per finalità di tutela paesaggistica, traducendo in puntuali indicazioni gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica contenuti nel PTR; tali obiettivi e misure non si riferiscono, infatti, solo agli immobili vincolati, bensì alle “diverse parti del territorio regionale” (articolo 76, comma 1, L.R. n. 12 del 2005); scelta, questa, che è del resto in linea sia con l’articolo 9 della Costituzione, sia con i principi posti dalla Convenzione europea del paesaggio – la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta con legge 9 gennaio 2006, n. 14 – ove si è accolta una nozione ampia di paesaggio, prevedendo azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione in favore non solo dei “paesaggi che possono essere considerati eccezionali”, ma anche dei “paesaggi della vita quotidiani” e dei “paesaggi degradati” (v. articolo 2 della Convezione).


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 796 del 5 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.