Il TAR Milano precisa che l’efficacia prescrittiva e
prevalente delle disposizioni del PTCP in
materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici non è circoscritta alle sole
previsioni che siano eventualmente dettate a tutela dei beni già assoggettati a
specifici vincoli paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ma copre la totalità
delle prescrizioni che lo stesso PTCP introduce per finalità di tutela
paesaggistica, traducendo in puntuali indicazioni gli obiettivi e le misure
generali di tutela paesaggistica contenuti nel PTR; tali obiettivi e misure non
si riferiscono, infatti, solo agli immobili vincolati, bensì alle “diverse
parti del territorio regionale” (articolo 76, comma 1, L.R. n. 12 del 2005); scelta,
questa, che è del resto in linea sia con l’articolo 9 della Costituzione, sia
con i principi posti dalla Convenzione europea del paesaggio – la cui ratifica
ed esecuzione è stata disposta con legge 9 gennaio 2006, n. 14 – ove si è
accolta una nozione ampia di paesaggio, prevedendo azioni di salvaguardia,
gestione e pianificazione in favore non solo dei “paesaggi che possono essere
considerati eccezionali”, ma anche dei “paesaggi della vita quotidiani” e dei
“paesaggi degradati” (v. articolo 2 della Convezione).
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n.
796 del 5 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa
al seguente link.