Il TAR Palermo osserva che il documento di gara unico europeo (DGUE) è un modello autodichiarativo introdotto dal nuovo codice appalti (art. 85), volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici, ma anche sugli enti aggiudicatori, che infatti sono tenuti ad accettarlo (v. comma 1 dell’art. 85), ma il suo mancato utilizzo non è previsto come causa di esclusione, a tal fine rilevando, ai sensi e nei limiti dell’art. 80, solo il contenuto delle dichiarazioni in esso riportate; ne consegue che in presenza di tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti, non vi è ragione di escludere un concorrente per il mancato utilizzo di un certo modello, peraltro ancora in fase di sperimentazione.


La sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, n. 1025 del 14 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.