Il potere di controllo dell’Amministrazione in sede di verifica dell’attività urbanistico-edilizia deve essere collegato al riscontro di profili di illegittimità per contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, mentre non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica o per risolvere un conflitto fra parti private sull’assetto dominicale di un’area.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 708 del 12 febbraio 2026