Il principio di libertà di apertura dei nuovi esercizi commerciali sancito dall’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dalla direttiva n. 2006/123/CE, comporta il divieto di introdurre restrizioni dettate esclusivamente da regioni di carattere economico, ma non incide sul potere di pianificazione urbanistica e sulla conseguente possibilità, per i comuni, di disciplinare e limitare l’insediamento sul loro territorio di medie e grandi strutture di vendita quando tali limitazioni siano legate all’esigenza di garantire un ordinato assetto territoriale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 583 del 5 febbraio 2026