La cooptazione, precedentemente disciplinata dall’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e ora confluito nel comma 12 dell’art. 68 d. lgs. 36/2023, abilita un operatore economico, privo dei prescritti requisiti di qualificazione, alla sola esecuzione dei lavori e nei limiti del 20 per cento del relativo importo, in deroga alla disciplina vigente in materia di qualificazione SOA, con la conseguenza che il soggetto cooptato non può acquistare lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 473 del 2 febbraio 2026