Ai fini della qualificazione di più medie strutture di vendita come “centro commerciale”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 114/1998 e della normativa regionale lombarda, è necessaria la contestuale sussistenza di un collegamento materiale e di una gestione funzionale unitaria tra gli esercizi, non essendo sufficiente la mera contiguità territoriale o la presenza di infrastrutture prossime tra loro. Deve, in particolare, emergere un’effettiva integrazione strutturale e organizzativa, desumibile da collegamenti pedonali o viari dedicati tra le strutture, dalla presenza di parcheggi e servizi comuni indistintamente fruibili, nonché da una gestione centralizzata degli spazi e delle attività accessorie.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2503 del 19 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


Il principio di libertà di apertura dei nuovi esercizi commerciali sancito dall’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dalla direttiva n. 2006/123/CE, comporta il divieto di introdurre restrizioni dettate esclusivamente da regioni di carattere economico, ma non incide sul potere di pianificazione urbanistica e sulla conseguente possibilità, per i comuni, di disciplinare e limitare l’insediamento sul loro territorio di medie e grandi strutture di vendita quando tali limitazioni siano legate all’esigenza di garantire un ordinato assetto territoriale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 583 del 5 febbraio 2026


L’ampia formulazione dell’art. 100 TULPS va interpretata nel senso che il provvedimento di sospensione di un esercizio può essere legittimamente disposto ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza commerciale e, quindi, non soltanto nel caso di incidenti e disordini realizzatisi materialmente all’interno dei locali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2368 del 19 giugno 2025


Secondo il TAR L’Aquila, se è vero che i Comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale degli esercizi pubblici utilizzando la leva degli orari, è altrettanto vero che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, i Comuni ben possano proporsi obiettivi quali la protezione dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne, pregiudicato dalle diffusioni acustiche, derivante non soltanto dagli strumenti elettroacustici, ma anche dal rumore antropico degli avventori del locale; conseguentemente, è legittimo un regolamento che impone dei limiti di orario notturno e ulteriori prescrizioni agli stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici fissi e da impianti elettroacustici mobili e segnatamente all’attività di intrattenimento svolta con detti impianti.

La sentenza del TAR Abruzzo, L’Aquila, Sezione Prima, n. 239 del 30 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.