La corrispondenza, seppure non perfetta, dell’edificio in progetto rispetto all’immobile preesistente è attestata dalla conservazione dell’identità e dell’assetto architettonico e planivolumetrico originari, che per tale ragione non concorrono a una trasformazione sostanziale del territorio qualificabile alla stregua di una “nuova costruzione”. Tale conclusione risulta in linea con la giurisprudenza secondo la quale si è al cospetto di un’attività di ristrutturazione edilizia e non di una nuova costruzione anche in assenza di “continuità” tra il nuovo edificio e quello precedente, essendo imposto invece il rispetto dei requisiti dell’unicità dell’immobile interessato dall’intervento, della contestualità tra demolizione e ricostruzione, del mero utilizzo della volumetria preesistente senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3495 del 1° luglio 2026 – Presidente Nunziata, Est. De Vita