L’offerta condizionata, in quanto tale inammissibile, si configura quando un operatore economico modifichi unilateralmente le condizioni di gara, subordinando la propria obbligazione a presupposti diversi da quelli indicati dalla stazione. Un’offerta è condizionata quando la sua efficacia o la sua esecuzione vengono subordinate al verificarsi di un evento futuro e incerto, ovvero a condizioni e riserve che ne alterano la struttura e la rendono non immediatamente vincolante per l’offerente o non comparabile con le altre.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3322 del 23 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti