Quando l’Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti, assumendosi ovviamente la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non vi sono elementi per ritenere fondata la residua pretesa della ricorrente. In presenza di una dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 3869 del 22 luglio 2025 – Pres. Gozo, Est. Fornataro