Quanto all’individuazione del responsabile dell’abbandono dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. Il requisito della colpa postulato dall'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 consiste, oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all'abbandono dei rifiuti, anche nell'omissione di quei doverosi controlli che, soli, potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma. Ne consegue che l'ordine di rimozione di rifiuti da un fondo può essere impartito al relativo proprietario solo quando è dimostrata almeno la corresponsabilità con chi ha scaricato, dovendosi escludere la configurazione normativa di un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3582 del 7 luglio 2026 – Pres. Buricelli, Est. Di Paolo